Facendo seguito ad una nostra precedente informativa, ritorniamo brevemente sull’argomento delle prove da predisporre a seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni (art.45 bis del Regolamento UE 282/2011), che come è noto ha avuto efficacia del 1 Gennaio 2020.
A norma del succitato articolo 45 nel caso in cui il trasporto sia posto a carico dell’acquirente, questi è tenuto a fornire al venditore una dichiarazione scritta che attesti che i beni sono trasportati o spediti per suo conto come convenuto. Nel dettaglio questa dichiarazione deve contenere la data del rilascio, il nome e l’indirizzo dell’acquirente, lo Stato membro di destinazione, la quantità e la natura dei beni, la data ed il luogo di arrivo, nonché i dati identificativi della persona che materialmente accetta i beni dell’acquirente ( ad esempio il magazziniere ) oltre che, da ultimo, il numero che identifica il mezzo di trasporto (ad esempio targa).
Questa elencazione dovrebbe essere tassativa ma nulla vieta che altre informazioni possano essere aggiunte alle stesse, ma il “corpus” delle informazioni esaustive sono quelle indicate sopra.
Quanto al modo in cui questa dichiarazione deve essere resa, si può scegliere qualsiasi modo, dal cartaceo alla posta elettronica; unica cosa importante è il tempo in cui questa dichiarazione deve essere resa.
La stessa deve essere resa entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui l’operazione è effettuata (in linea generale il momento della consegna o spedizione dei beni).
Una dichiarazione riepilogativa potrà essere emessa solo per le operazioni avvenute nell’arco dello stesso mese.