Nella tarda serata di domenica 22 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”
Il decreto che esplica gli effetti dal 23 marzo al 3 aprile 2020, prevede che:
- Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle specificatamente indicate nell’allegato 1 che si allega e salvo che siano rispettati i protocolli di sicurezza anti-contagio negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
- Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
- Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
- È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;- le attività produttive che risultano sospese e quindi non rientranti nell’allegato ministeriale, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa e’ legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.