Con decorrenza dal 1.01.2020 in recepimento di un Regolamento UE 1912/2018 sono state introdotte significative novità per le merci spedite o trasportate verso una destinazione esterna al territorio nazionale ma pur sempre nella UE. Si possono individuare tre casistiche:
- beni venduti e trasportati dal venditore stesso o da un terzo per suo conto ed è in possesso di almeno due dei seguenti documenti di classe A: documento o lettera CMR riportante la firma o polizza di carico o fattura trasporto aereo o fattura dello spedizioniere;
- il venditore è in possesso di almeno due dei seguenti documenti non contraddittori rilasciati da due diversi parti indici pendenti, uno per classe: classe A (come sopra) o classe B quali polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto o documenti ufficiali rilasciati da un notaio (no comment) che confermi l’arrivo nel paese estero della merce o una ricevuta rilasciata da un depositario nello stato membro di destinazione che confermi il deposito nello stato estero;
- il venditore sia in possesso di una dichiarazione scritta dall’acquirente (entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione) che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti all’acquirente indicante la data del rilascio, il nome e l’indirizzo dell’acquirente, la quantità e la natura dei beni e la identificazione della persona che accetta la merce al suo arrivo.Riepilogo
Per certificare l’avvenuta spedizione occorrono almeno due elementi della classe A o uno qualsiasi degli elementi della classe A in combinazione con uno qualsiasi degli elementi della classe B.