Adempimenti documentali – Dicitura da inserire nella fattura di acquisto dei beni agevolabili
L’art. 1 co. 195 della L. 160/2019 (disciplina del nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali) prevede che, ai fini dei controlli, “le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194. Quindi tale obbligo riguarda l’acquisto di tutti i beni strumentali agevolabili, sia quelli materiali “ordinari”, compresi i beni di valore inferiore a 516,46 euro (già oggetto dei super-ammortamenti), che quelli materiali e immateriali “4.0”. Il primo caso (beni ex super ammortizzabili, ai quali è associato il credito d’imposta del 6%) è, naturalmente, quello di gran lunga più frequente, coinvolgendo peraltro non solo le imprese, ma anche gli esercenti arti e professioni.
Pertanto, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere una dicitura specifica recante il riferimento alla disposizione agevolativa, quale ad esempio “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1 co. 185 della L. 160/2019” per gli investimenti in beni materiali “ordinari”.Quanto agli effetti della mancata indicazione della dicitura in fattura, dalla formulazione normativa non appare chiaro se tale onere documentale sia previsto o meno a pena di decadenza del beneficio.
Coordinamento con la precedente disciplina di super e iper-ammortamenti
Riepilogando le novità introdotte dalla legge di bilancio 2020 sul versante delle agevolazioni fiscali, sulla sostituzione di super e iper-ammortamenti con il nuovo credito d’imposta, l’Autore evidenzia che: – per i soggetti che hanno prenotato i beni (con acconto del 20%) entro il 31.12.2019, si applicano ancora le vecchie deduzioni maggiorate, a patto di concludere l’investimento nei tempi previsti;
– i soggetti che intendono transitare dal super-ammortamento al nuovo credito d’imposta del 6% potranno rinviare l’acquisto (anche se già prenotato) al secondo semestre 2020;
– per i soggetti che hanno invece fermato (ordine e acconto 20% nel 2019) l’investimento iper-ammortizzabile con le vecchie regole e intendono mantenere tale incentivo, l’attenzione va posta sull’ultimazione entro la fine del 2020. I contribuenti che invece intendono applicare il nuovo credito di imposta dovrebbero poter risolvere il contratto del 2019, restituendo l’acconto, e avviare un nuovo acquisto soggetto alle regole vigenti. Tale comportamento non dovrebbe essere censurabile ai sensi della norma anti abuso.