Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.203 del 14 Agosto 2020 della “ Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell’economia” , vengono previste alcune misure di sicuro impatto immediato per tutti.
Tra le diverse, oggi in considerazione della particolare urgenza, vogliamo segnalare qualcuna demandando ad un secondo momento l’analisi delle restanti disposizioni.
- All’articolo 14 viene posto in capo ai datori di lavoro che non abbiamo integralmente fruito delle 18 settimane di integrazione salariale, il divieto di procedere a licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo. Questa disposizione non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa o nella ipotesi di accordo collettivo o in caso di fallimento quando non sia previsto l’esercizio provvisoria dell’attività;
- Viene disposta la proroga al 31 Gennaio 2021 dei termini previsti dalle misura di moratoria disposte dall’art.56 del decreto Cura Italia sulla base di una semplice comunicazione ( trattasi di esposizioni nei confronti delle banche, intermediari finanziari , mutui ecc..);
- I versamenti sospesi sino alla data del 16.09.2020 possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione in una unica soluzione entro il 16.09 o mediante rateazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo. Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante rateazione, fino ad un massimo di 24 rate mensile di pari importo , con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021;
- Limitatamente al 2020 l’importo del valore dei ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti ( welfare) è elevato ad euro 516,46 e non concorre alla formazione del reddito dei percipienti.
Vi preghiamo prestare molta attenzione a quanto indicato al punto 3 fornendoci sollecite ed adeguate istruzioni sul procedere.