Informazione sulla trasmissione dell’Esterometro relativo al secondo trimestre 2021
Si ricorda che l’ “esterometro”, relativo al secondo trimestre 2021, può essere presentato sino al 20.8.2021, in ragione del differimento previsto ai sensi dell’art. 7 co. 1 lett. h) del DL 70/2011 e dell’art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006.
Ovviamente non devono essere incluse nella comunicazione le operazioni documentate con una fattura elettronica trasmessa mediante Sistema di Interscambio, tanto con riferimento alle fatture emesse quanto alle fatture ricevute.
In particolare per i documenti di acquisto da soggetti non stabiliti in Italia, (come indicato nella circolare Agenzia delle Entrate n. 14/2019 ), è stato confermato che l’emissione del documento (autofattura) in formato elettronico via SdI tiene luogo della comunicazione in esame.
Anche l’integrazione elettronica della fattura da soggetti Ue genera un documento trasmesso al SdI e, pertanto, esclude l’inserimento dei dati nella comunicazione (cfr. Guida alla fatturazione elettronica dell’Agenzia delle Entrate).
Vi preghiamo prendere debita nota di quanto indicato