Esonero contributivo parziale per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) e DM 17.5.2021 – Comunicazione esiti e versamento contribuzione eccedente entro il 29.12.2021
Le domande dovevano essere presentate entro il 30.9.2021; le stesse erano reperibili all’interno dell’apposito Cassetto previdenziale dal lavoratore, al seguente percorso:
- “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti”, “Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L.178/2020”;
- “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura”, “Comunicazione bidirezionale”;
- “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti”, “Domande Telematiche”, “Esonero contributivo L. 178/2020”.
L’importo concesso a titolo di esonero sarà visibile dal 29.11.2021, sempre all’interno dello specifico Cassetto previdenziale di riferimento.
Tale importo, che non può eccedere i 3.000,00 euro, è comunque provvisorio, in attesa delle successive verifiche dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
Il lavoratore autonomo o il professionista iscritto all’INPS è tenuto al versamento dell’importo della contribuzione dovuta per l’anno 2021, con termini di versamento entro il 31.12.2021, eccedenti l’importo concesso a titolo di esonero, entro il 29.12.2021.
Il versamento entro tale data non comporterà il pagamento di sanzioni o interessi. Diversamente, decorso tale termine, la differenza sarà gravata delle sanzioni civili calcolate ai sensi dell’art. 116 co. 8 lett. a) della L. 23.12.2000 n. 388 a decorrere dal 29.12.2021.