Il Decreto Cura Italia riconosce un’indennità di euro 600 per il mese di marzo a determinate categorie di soggetti, in dettaglio
A – Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali AGO (Assicurazione generale Inps), ovvero:
- Artigiani
- Commercianti;
- Coltivatori diretti, mezzadri e coloni
- Soci lavoratori di SNC ed SRL
che non siano titolari di redditi da pensione diretta e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.
B – Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi dal 23.02.2020 iscritti alla Gestione Separata INPS, che non siano titolari di redditi da pensione diretta e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
C – Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020 e non sono titolari di pensione e/o di rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020;
D – Operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
E – Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) dell’INPS che hanno almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo; hanno prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore ad euro 50.000 e non siano titolari di reddito di pensione diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17.3.2020;
tutti i soggetti sopra indicati possono dal 1° aprile presentare domanda all’INPS esclusivamente in modalità telematica. A tal fine, con circolare n. 49 del 30.03.2020, l’INPS prevede, stante il carattere emergenziale, che i fruitori possono accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto ai canali ordinari.
In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono:
- PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario che dispositivo);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carte di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS)
Ai commercialisti e ai consulenti del lavoro è preclusa ogni attività di assistenza per la fruizione delle indennità, pertanto i fruitori delle citate indennità che non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale INPS in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on – line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN.
In alternativa al portale Web si può accedere tramite il servizio Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa o al numero 06 164164 da rete mobile previa acquisizione del codice PIN.
Professionisti – Agenti Rappresentanti di Commercio
E’ in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che destina quota parte del “Fondo per il reddito di ultima istanza” previsto dal Decreto Cura Italia a sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria diversi dall’INPS.
Anche in questo caso il sostegno è di euro 600 ed è relativo al mese di marzo 2020 ma spetta ai soli professionisti che hanno percepito nel periodo d’imposta 2018:
- Un reddito complessivo non superiore ad euro 35.000, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza sanitaria;
- Un reddito complessivo compreso tra 35 mila e 50 mila euro e che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività sempre a causa dell’emergenza sanitaria ed abbiano subito una contrazione di almeno il 33% del reddito nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019.
Si precisa che il reddito complessivo comprende anche gli altri redditi aventi diversa natura rispetto a quelli professionali.
Le domande possono essere presentate entro il 30 aprile 2020 solo dagli iscritti che risultano in regola con gli oneri contributivi del 2019 e che non hanno inoltrato per il medesimo motivo ulteriori richieste ad altri enti di previdenza obbligatoria. Il sostengo non spetta ai titolati di reddito di pensione né a quelli titolari di reddito di cittadinanza.
Le singole istanze vanno presentate seguendo il tracciato che sarà predisposto dai singoli enti (casse) previdenziali.