A seguito della modifica di interpretazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quindi a correzione di quanto pubblicato in precedenza, evidenziamo quanto segue.
Alla domanda se “gli agenti di commercio che oltre all’iscrizione alle gestioni speciali dell’Ago hanno l’obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria come l’Enasarco, avessero diritto all’indennità di 600 euro” il MEF aveva risposto (FAQ dedicate al COVID-19 – Lavoro sul proprio sito):
“Gli agenti di commercio, essendo iscritti all’Enasarco, sono esclusi dalla platea dei destinatari dell’articolo 28, che riguarda solo coloro che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Tuttavia, anche gli agenti e rappresentanti di commercio potranno accedere, assieme a tutti gli altri soggetti iscritti alle casse di previdenza private, alle agevolazioni previste dall’articolo 44 del Cura Italia che istituisce un fondo per il reddito di ultima istanza al fine di garantire misure di sostegno al reddito sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi.”
In seguito all’interlocuzione con i sindacati della categoria, che hanno evidenziato il doppio obbligo contributivo cui sono soggetti gli agenti e rappresentanti di commercio, e la natura integrativa della contribuzione Enasarco rispetto a quella della gestione speciale dell’Ago – Artigiani e Commercianti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha sostanzialmente cambiato idea, ribaltando la propria risposta che adesso include gli agenti di commercio nella platea dell’articolo 28.
Pertanto gli Agenti e Rappresentanti di Commercio, sulla base della risposta che modifica il precedente orientamento, potranno avanzare dal sito dell’Inps la domanda per richiedere l’indennità di 600 euro.