Crediti d’imposta botteghe e negozi e sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo – Cessione del credito – Modalità di comunicazione – Aggiornamento del modello (provv. Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. 378222)
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. 378222 ha:
- aggiornato il modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta locazioni, includendo anche i mesi da luglio a dicembre 2020 tra quelli “cedibili”;
- consentito che la comunicazione della cessione possa avvenire anche tramite intermediari abilitati.
Il nuovo modello può essere utilizzato, in luogo del “vecchio” modello, approvato con il provv. 1.7.2020 n. 250739, a decorrere dal 14.12.2020.
Si ricorda che la comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta va inviata tra il 13.7.2020 e il 31.12.2021 facendo attenzione a quanto si dirà di seguito.
Se il cessionario non utilizza interamente il credito acquistato entro il 31 dicembre dell’anno in cui è comunicata la cessione, l’eccedenza non può essere riportata all’anno seguente, né chiesta a rimborso (il cessionario può, a sua volta, cedere i crediti, ma solo entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione).
Inoltre, il provvedimento consente finalmente di inviare la comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta locazione (art. 28 del DL 34/2020) e “botteghe e negozi” (art. 65 del DL 18/2020) avvalendosi di un intermediario abilitato, possibilità che, pur normativamente prevista, non aveva ancora avuto attuazione.