L’art. 39 del DPR 633/72 dispone che:
- le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD);
- le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 24.6.2014 n. 18, occorre preliminarmente specificare che elemento determinante per la distinzione delle fatture elettroniche da quelle cartacee “non è, di per sé, il tipo di formato originario – elettronico o cartaceo utilizzato per la sua creazione – bensì la circostanza che la fattura sia in formato elettronico quando viene trasmessa (o messa a disposizione), ricevuta ed accettata dal destinatario”. Non possono, quindi, essere considerate elettroniche le “fatture che, seppure create in formato elettronico tramite un software di contabilità o un software di elaborazione di testi, siano successivamente inviate e ricevute in formato cartaceo”.
Considerato che:
- a decorrere dall’1.1.2019, vige l’obbligo pressoché generalizzato di emissione di fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi poste in essere nel settore privato tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,
- il processo di conservazione dei documenti elettronici deve concludersi entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi relative al periodo d’imposta cui i documenti si riferiscono,
- le dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2019 dovevano essere presentate entro il 10.12.2020,
ne deriva che il processo di conservazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute mediante il Sistema di Interscambio nel 2019 deve concludersi entro il 10.3.2021.
Per approfondire la questione potete scaricare la circolare esplicativa