Cercando di semplificare quanto stabilito dal Decreto Legge 8 aprile 2020, e quanto regolamentato dalla circolare ABI del 9 aprile 2020, di seguito riassumiamo le regole stabilite dal Governo per l’accesso al credito “facilitato”.
Soggetti beneficiari
- Le imprese di qualsiasi dimensione e in qualsiasi modo costituite (Società di Capitali, Società di Persone, ditte individuali);
- i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA.
Soggetti che non possono beneficiare del ricorso al credito “facilitato”
- Le imprese che alla data del 31 dicembre 2019, erano classificate nella categoria delle imprese in difficoltà;
- le imprese che alla data del 29 febbraio 2020, avevano nei confronti del sistema bancario esposizioni deteriorate.
Importante. L’impresa al superamento della garanzia concessa dal Fondo per le PMI, deve assumere l’impegno:
- per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020;
- di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
Sarà la banca a verificare il superamento della garanzia concessa dal Fondo per le PMI
Tipologia e regole dei finanziamenti ammissibili
- I finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020 possono avere una durata non superiore a 6 anni;
- le imprese possono avvalersi di un periodo di preammortamento di durata fino a 24 mesi;
- l’ammontare del finanziamento assistito dalla garanzia dello “Stato” al 90 percento non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi:
25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato o in alternativa dalla dichiarazione dei redditi;
il doppio dei costi del personale relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha, o non deve approvare il bilancio.
Importante. L’impresa che ottiene il finanziamento deve destinarlo:
a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.
Sottoscrizioni contratti e comunicazioni in modo semplificato
A seguito della particolare situazione di emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID 19, la norma stabilisce che i contratti conclusi con i vari istituti di credito, sono validi anche se l’impresa esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. La banca consegnerà copia cartacea del contratto alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.
ULTERIORE MODALITÀ DI ACCESSO AL CREDITO “FACILITATO” PER LE PMI
Con il ricorso al Fondo Centrale di Garanzia possono accedere a questa forma di credito le piccole e medie imprese, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni con un numero di dipendenti non superiore a 499;
Tipologia e regole dei finanziamenti ammissibili
- la garanzia prestata dal Fondo è pari al 90 per cento del finanziamento richiesto;
- l’importo del finanziamento non potrà essere superiore al 25 percento dell’ammontare dei ricavi come risulta dall’ultimo bilancio depositato o in alternativa dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data della domanda di finanziamento;
- inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e una durata del finanziamento di 72 mesi;
Importante. Pronta liquidità alle PMI in difficoltà:
Infine, per fornire pronta liquidità alle PMI in difficoltà, il decreto rende ammissibili alla garanzia del Fondo al 100 percento, e per un importo massimo di 25.000 euro nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni, la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID 19 come da dichiarazione autocertificata con i limiti sopra elencati.
Tabella riassuntiva